DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA:
Il docente supplente nominato fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno ) ha diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute, oppure ha l’obbligo di prenderle nel periodo in cui non è impegnato tra le fine delle lezioni ed il 30 giugno ?

RISPOSTA:
Si, ha diritto al pagamento delle ferie maturate, qualora non le abbia prese volontariamente e non può essere obbligato, se non vuole, a prenderle.
Lo prevede chiaramente, eliminando i dubbi sorti in precedenza e stroncando i residui tentativi messi in atto da qualche, troppo solerte, dirigente scolastico, il C.C.N.L. 2002/2005 firmato il 24 luglio 2003, all’art. 19 : “ La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d’impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
( Vedi art. 19, comma 2, C.C.N.L. 24/07/2003 ).



DOMANDA:
Durante i mesi estivi, nel periodo non coperto dalle ferie, i docenti hanno l’obbligo di presentarsi a scuola per firmare il registro delle presenze ?

RISPOSTA:
No.
Se il collegio dei docenti non ha deliberato, nel piano annuale, alcuna attività in tale periodo, in assenza degli alunni, i docenti non hanno l’obbligo di presentarsi a scuola nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
( Vedi artt. 26 e 27 C.C.N.L. 24/07/2003 – Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n° 173 ).



DOMANDA:
Il personale docente che sarà immesso in ruolo prossimamente potrà chiedere il trasferimento in altra provincia ?

RISPOSTA:
Si, ma solo dopo tre anni.
I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici a decorrere dalla decorrenza giuridica della nomina
Sono esentati da tale vincolo i docenti beneficiari dell’art. 21 della legge 104/92.
Possono, comunque, partecipare alla mobilità annuale ( assegnazioni provvisorie ) alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.
( Vedi art. 1 comma 3 legge 124/99 – Art. 2 C.C.N.I. sulla mobilità del 27/01/2004 ).



DOMANDA:
Un docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra, per ottenere la conferma in ruolo, è obbligato a svolgere l’anno di formazione?

RISPOSTA:
No.
L’anno di formazione, con annessi e connessi,(180 giorni, almeno, di servizio, frequenza delle attività seminariali, assistenza da parte di un tutor, discussione di una relazione con il Comitato di valutazione del servizio) è obbligatorio solamente per coloro che ottengono la nomina a tempo indeterminato, per la prima volta, per vincita di concorso ordinario o per inserimento in posizione utile nelle graduatorie permanenti.
Coloro, invece, che, già di ruolo in altro ordine o grado di scuola o in altra classe di concorso dello stesso ruolo, ottengono un passaggio di ruolo o di cattedra non debbono fare l’anno di formazione, ma, semplicemente, il periodo di prova, che consiste nello svolgere il servizio di insegnamento per almeno 180 giorni nell’anno scolastico.
E’ il Capo d’istituto che deve redigere la relazione (sulla base della quale il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti esprimerà il proprio parere) e, successivamente, in caso di parere favorevole, emettere il decreto di conferma in ruolo.
( Vedi Circolare telegrafica n° 55 dell’8/3/1990 e C.M. n° 267 del 10/9/1991).


DOMANDA:
Un collaboratore scolastico di ruolo può accettare una supplenza temporanea ( per es. di 1 mese ) di assistente?

RISPOSTA:
No.
Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata annuale ( fino al 30 agosto ) o fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto, ma non supplenze brevi.
( Vedi art. 58 CCNL 2002/2005 del 24/07/2003 e successivo chiarimento ).


DOMANDA:
E’ possibile usufruire di permessi per studiare o per preparare la tesi nell’ambito dei permessi per il diritto allo studio ( 150 ore ) ?

RISPOSTA:
Si.
Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento di esami, per tutte quelle attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e di diploma in quanto attività finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
( Vedi Art. 8 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale della Sicilia concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 10/11/2003 ).



DOMANDA:
Il supplente nominato giudice popolare o testimone in giudizi civili o penali ha diritto alla retribuzione per il tempo in cui è impegnato in tale funzione ?

RISPOSTA:
Si, ovviamente nei limiti della durata della nomina.
Le funzioni di giudice popolare presso le corti d’assise e di testimone in giudizi civili o penali, oltre ad essere obbligatorie ed irrinunciabili se non per comprovati gravi motivi che ne impediscono l’esercizio e che l’interessato è tenuto a documentare presso la competente autorità giudiziaria, pena le sanzioni previste dalla legge ( V. art. 11 della legge 10 aprile 1951, n° 287 ), sono di evidente interesse pubblico.
Pertanto, il personale che si assenti dalla scuola per svolgere le suddette funzioni deve essere considerato, per il periodo di effettivo impegno in esse e, comunque, non oltre i limiti di durata della nomina, in servizio a tutti gli effetti, conservando la retribuzione in godimento.
( Vedi C.M. 20/02/1959, n° 76 e C.M. 31/10/1980 n° 302 ).


 

DOMANDA:
Il supplente che completa l’orario settimanale in 5 giorni ha diritto al pagamento del sesto giorno ?

RISPOSTA:
Si.
Il supplente temporaneo che sia stato chiamato a sostituire un docente assente e che, per motivi organizzativi della scuola o di opportunità didattica, svolga l’intero orario settimanale in meno di sei giorni la settimana, ha titolo a 6/30 della retribuzione, avendo assolto in tale arco temporale l’intero orario d’obbligo settimanale. Si cita, ad esmpio, il caso di quegli insegnanti supplenti di scuola materna che prestano servizio dal lunedì al venerdi con l’obbligo di svolgere la propria attività per l’orario intero settimanale.
( Vedi C.M. 22 giugno 1983, n° 169 ).



DOMANDA:
Il genitore che si assenta per malattia del figlio può essere sottoposto a visita medica di controllo?

RISPOSTA:
No.
I congedi per malattia del figlio non sono soggetti alle disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, per cui non è ammesso disporre visita fiscale per il controllo della malattia del bambino ( che non ha rapporto di dipendenza con l’amministrazione ) ed il genitore che sia in congedo per malattia del figlio non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie ( 10/12 – 17/19 ) che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.
( Vedi art. 47 T.U. 151/2001 – Circolare n° 14 del 16/11/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica – Circolare INPS n° 139 del 29/07/2002 ).


QUESITI. La Segreteria nazionale risponde
Malgrado -ormai da diversi anni- le uniche norme che regolano i diritti e i doveri del personale della scuola siano esclusivamente quelle contenute nel CCNL o in esso richiamate, qualche dirigente continua ad ignorare il Contratto ed a negare i diritti sulla base di Circolari e di altri provvedimenti che non hanno alcun valore.
In altri casi il Contratto stesso viene letto in maniera errata, con il risultato che un lavoratore, per poter esercitare un diritto, è costretto quasi sempre a dimostrare di averlo e spesso deve anche confrontarsi con le interpretazioni del dirigente.
Premesso che il CCNL va attuato e non interpretato, e che le eventuali "interpretazioni autentiche" sono di esclusiva competenza delle parti firmatarie (ARAN e Organizzazioni sindacali), riportiamo gli ultimi due esempi di contenzioso da più parti segnalati e le risposte della Segreteria Nazionale .

1) CONGEDO PARENTALE nei primi 8 anni di vita del bambino: il trattamento economico.
Il quesito. Una docente chiede un congedo parentale di 20 giorni per assistere il figlio di 7 anni. La scuola sostiene che non ha diritto ad alcuna retribuzione in quanto il figlio ha un'età superiore ai 3 anni ed il reddito individuale dell'interessata è superiore 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Riferimenti normativi:
- Testo coordinato D.Lgs n° 151/2001 e D.Lgs n° 115/2003, art. 32 e 34
- CCNL 24-7-2003, art. 12, c. 4
La legge.
art. 32. Per ogni bambino, nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro .... per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
art. 34. Trattamento economico. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 spetta:
* fino al 3° anno del bambino: una indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;
* per i periodi ulteriori: l' indennità pari al 30% della retribuzione viene corrisposta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il Contratto
L' art. 12, comma 4 del CCNL 24-7-2003 stabilisce condizioni di maggior favore per i lavoratori: "Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, c.1 lettera a) del D.Lgs n° 151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità di prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
La risposta della UIL-Scuola:
1) per il personale della scuola prevale la norma contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2 dello stesso D.Lgs: "Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione";
2) il personale della scuola che fruisca del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del bambino ha diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che il congedo sia richiesto nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.

2) LA CONTINUITA' NEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Il quesito: un supplente ha prestato servizio ininterrottamente dal 15 dicembre 2003 al 15 gennaio 2004, in sostituzione del titolare che si è assentato per tutto il suddetto periodo, presentando successivamente 3 certificati medici. La scuola rifiuta di pagare al supplente le vacanze di Natale, sostenendo che si tratta di 3 supplenze diverse e non cumulabili tra di loro.
La norma contrattuale.
L'art. 37, c. 3 del CCNL 24-7-2003 stabilisce: "Qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensioni delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio".
La UIL-Scuola sostiene: in generale, l'espressione "in un'unica soluzione" non si riferisce al numero dei certificati medici, né alle motivazioni eventualmente diverse, ma alla continuità dell'assenza del titolare che, se avviene "senza soluzione" per il periodo previsto dal comma 3, determina il diritto del supplente alla retribuzione per l'intero periodo.

Le due questioni sono, a nostro avviso, sufficientemente chiare nel testo contrattuale, che va applicato secondo le indicazioni sopra fornite.
Se i colleghi che hanno inviato i quesiti dovessero trovare ancora difficoltà, potranno rivolgerli alla UIL-Scuola per ottenere la tutela dei propri diritti, così come è recentemente avvenuto per la decorrenza del congedo per matrimonio, di cui riportiamo la soluzione avvalorata dal parere dell'ARAN.

3) LA DECORRENZA DEL CONGEDO PER MATRIMONIO.
Il quesito: un docente chiede che i 15 giorni di congedo decorrano da una settimana dopo la celebrazione del matrimonio; il dirigente sostiene che i 15 giorni devono comprendere la data delle nozze e mette in congedo "d'ufficio" il docente a partire dal giorno successivo il matrimonio stesso.
La norma contrattuale. L'art. 15, c. 3 del CCNL 24-7-2003 stabilisce: "Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio".
La UIL-Scuola ha sostenuto che i 15 giorni spettano "in occasione" del matrimonio, e che l'indicazione della data di fruizione spetta all'interessato.
Poichè la nostra lettura non ha convinto il dirigente, abbiamo interpellato l'ARAN che ha confermato la nostra posizione con il seguente parere:

Prot. sc2/7944 del 19-XI-2003. Alla UIL-Scuola. Segreteria Nazionale
Oggetto: art. 15 del CCNL 24-7-2003
In relazione al quesito in oggetto questa Agenzia ritiene che la normativa contrattuale richiamata risulti chiara nel suo significato e palese nella interpretazione letterale e logica.
L'espressione "evento o occasione" deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il "dies a quo" dello stesso.
Quest'ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell'interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà anticiparne o differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all'evento.
Il Presidente, avv. Guido Fantoni.


 

RIFORMA
Domande & risposte


Le domande che i docenti si pongono sulla riforma sono numerose e articolate; una serie è stata presentata in occasione di un seminario sulla legge e le sue innovazioni organizzato dalla UIL-Scuola di Ascoli Piceno, con il titolo "Come cambierà la nostra scuola? Tra promesse e proteste, ambiguità e certezze". Non avendo potuto rispondere in diretta a tutte le questioni lo facciamo attraverso la pubblicazione di domande e risposte sul nostro sito internet, ancora nell'intento di fornire informazioni e chiarimenti a tutti coloro che manifestano, insieme al dissenso, anche l'esigenza di orientarsi nel confuso quadro delle nuove norme.

1) Quando partirà la riforma?
La riforma sarà attuata a partire dall'a.s.2004/2005 per la scuola primaria nelle cinque classi e per la scuola secondaria di primo grado solo per le classi prime. Entro il triennio sarà a regime.
2) Che tipo di scuola si sta predisponendo?
La possibile riduzione del tempo scuola, riguardante nella scuola media ad esempio le ore di inglese, di italiano e di tecnica, ed il sistema delle opzioni, rischia di trasformare le scuole in una sorta di supermarket dell'offerta formativa. Questi elementi possono determinare un abbassamento dei livelli di istruzione. Va detto però che, utilizzando le opportunità offerte dall'autonomia scolastica ed impostando l'offerta formativa come un tutt'uno all'interno del POF, le scuole possono continuare a garantire livelli di istruzione adeguati.
In definitiva il modello di scuola che si va predisponendo è legato ad un processo complesso ed articolato, tutto da verificare.
Ancora una volta comunque, il peso del cambiamento ricade sulle scuole e sul personale.
3) I bambini andranno a scuola prima?
Va fatta la distinzione tra scuola dell'infanzia e scuola primaria.
Gli anticipatari non saranno ammessi alla scuola dell'infanzia fini a quando una apposita sessione contrattuale non avrà messo a punto il profilo e la professionalità di figure di supporto organizzativo previste dalla legge delega 53/03. Per la scuola dell'infanzia inoltre le iscrizioni anticipate saranno possibili solo in connessione con le seguenti condizioni organizzative: esaurimento liste d'attesa, adeguatezza delle strutture, disponibilità di organico.
Per la scuola primaria la scelta di iscrivere alla classe prima i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio dell'a.s. di riferimento è rimessa alla volontà dei genitori. Tale termine è gradualmente innalzabile fino al termine massimo del 30 aprile. Per l'a.s.2004/2005 vale quello 28 febbraio.
4) Chi deciderà gli anticipi?
Saranno i genitori a decidere se iscrivere o no in anticipo i bambini alla scuola primaria. L'anticipo si presenta come una opportunità e non come un obbligo.
5) E' vero che, se il genitore lo chiede, si deve garantire anche 50 ore la settimana alla scuola dell'infanzia ?
In teoria sì. Nella pratica invece si riscontrano difficoltà in quanto non sono previste risorse di organico aggiuntive capaci di garantire questo funzionamento. Esso risulta già adottato da circa l'1% del totale nazionale delle sezioni.
6) Ci sarà ancora il team docente con la condivisione delle responsabilità?
L'introduzione della funzione tutoriale nella scuola primaria, avrà un effetto di rottura sulla gestione condivisa, paritetica e responsabilmente basata sulla contitolarità del team di insegnamento. Il decreto legislativo nega questa evenienza con l'introduzione delle formula del "fatta salva la contitolarità didattica dei docenti". La circolare 29 afferma che la funzione tutoriale "non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti".
7) Che fine faranno i moduli?
L'attività didattica non sarà più rigidamente legata alla organizzazione modulare: spetta alla singola scuola trovare le soluzioni più adatte coniugando tutte le flessibilità derivanti dall'autonomia scolastica con le nuove disposizioni.
8) Ma i docenti saranno tutti uguali?
Resta difficile immaginare che a fronte di una funzione tutoriale differenziata, in termini di rapporti con le famiglie, con i colleghi, e con gli alunni stessi la percezione esterna del ruolo sia la stessa per il docente tutor e per gli altri docenti.
9) E' vero che i docenti dovranno permanere per la stessa classe per due anni?
La legge fa riferimento alla continuità sul periodo biennale dei docenti, considerandolo elemento di qualità della didattica, ma tale determinazione si scontra con le prerogative e i diritti dei lavoratori della scuola. La mobilità territoriale e professionale è attualmente definita per via contrattuale e nessuna modifica è stata apportata per l'a.s. 2004/2005.
10) Chi è il tutor?
Per i primi tra anni della scuola primaria segue per un monte ore pari a 18 gli alunni esso affidati, che non sono necessariamente quelli dell'intero gruppo classe. Per essi svolge la funzione di assistenza tutoriale a ciascun alunno, mantiene i rapporti con le famiglie, orienta gli alunni per la scelta delle attività opzionali, coordina le attività didattiche ed educative, cura la documentazione del percorso formativo.
Nel caso della scuola secondaria di primo grado, non si prevedono rigidità orarie ma nemmeno una riduzione dell'attività di insegnamento come per la primaria; le funzioni sono le stesse attribuite nel caso della primaria.
11) Gli altri docenti non tutor cosa dovranno fare?
E' difficile immaginare una scuola in cui gli altri docenti non svolgano le stesse mansioni assegnate al tutor, in quanto mantenere rapporti con le famiglie, orientare gli alunni, coordinare attività didattiche ed educative documentare il percorso formativo corrisponde ai compiti di ciascun docente. Spetta ai team di insegnamento adottare comportamenti rispettosi della dignità professionale di ciascuno, anche valorizzando le opportunità organizzative e didattiche offerte dall'autonomia scolastica.
12) Ci sarà il portfolio al posto del documento di valutazione?
Il portfolio delle competenze dovrà ricomprendere e non sostituire la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da loro acquisite; tutte queste pratiche sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani personalizzati.
13) E' vero che viene compilato anche dai genitori?
Dalle indicazioni nazionali si evince che alla sua compilazione potranno essere coinvolte anche le famiglie valorizzando la cooperazione educativa tra scuola e famiglia. E compilato dal docente-tutor, il quale collabora con gli altri docenti, sentendo le famiglie appunto e gli stessi allievi, quali protagonisti consapevoli dei processi di crescita.
14) Il tempo prolungato ci sarà ancora?
Per il prossimo anno scolastico sì. La norma prevede la possibilità di organizzare attività didattiche suddivise in tre categorie: obbligatorie, opzionali e facoltative, ad aggiunta delle quali vanno le ore di mensa e di "dopomensa" . Essendo confermato l'organico ed essendo demandata al collegio dei docenti la decisione sulle attività da svolgere si equipara la struttura oraria a quella del tempo prolungato nella scuola media.
15) E il tempo pieno che fine farà ?
Con identico meccanismo nella scuola primaria si raggiunge, con le 10 di mensa e dopomensa, la stessa quota oraria su cui era basato il tempo pieno. Per entrambi i casi la circolare 29 afferma che l'organico sarà calcolato in base a tali esigenze orarie. Il mantenimento dei due modelli per i prossimi anni scolastici è riferito alle disponibilità di organico che al momento, come per il tempo normale, non è garantito.
16) Ci sarà una diminuzione di ore per alcune discipline?
La diminuzione complessiva dell'orario obbligatorio a 26 ore comporta una restrizione dei tempi dedicati alle attività ed alle discipline intese nel senso tradizionale. Per raggiungere la quota delle 27 infatti si opera attraverso l'obbligatorietà dell'ora di religione cattolica che invece deve continuare ad essere considerata opzionale. Le perdite più significative, come detto, sono a carico di educazione tecnica, italiano e prima lingua straniera nella scuola secondaria.
17) E come vengono recuperate?
L'autonomia organizzativa può dare lo spazio di recupero delle perdite di quote orarie, sia nelle attività laboratoriali che in altre soluzioni organizzative, facendo incontrare gli orientamenti delle famiglie con la potenziale offerta formativa della scuola.
18) Chi insegnerà informatica?
In assenza di un investimento sugli organici in tale direzione, dovranno essere le singole scuole ad individuare le soluzioni più adeguate per offrire tale insegnamento in base a: competenze presenti tra i docenti, strutture logistiche e dotazioni strumentali. Il riferimento resta comunque quello della trasversalità rispetto alle diverse discipline.
19) Chi insegnerà la seconda lingua comunitaria?
In primo luogo i docenti della prima lingua comunitaria, se sono in possesso dei titoli e sono disponibili; una volta esaurito tale serbatoio si potrà procedere ad adeguamenti dell'organico di fatto, in sede provinciale.
20) La valutazione sarà sempre più standardizzata?
La legge prevede che i docenti effettuino la valutazione periodica ed annuale degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite, sia sulle attività obbligatorie che su quelle opzionali e facoltative, mentre il servizio nazionale di valutazione effettuerà verifiche periodiche sugli apprendimenti degli studenti e sulla qualità dell'offerta formativa ai fini del progressivo miglioramento del sistema.
Occorrerà raccordare i piani formativi con il lavoro di verifica attuato dall'Invalsi, non solo rispetto agli esiti formativi dei ragazzi, ma anche rispetto a processi e percorsi di realizzazione.
21) Si potrà bocciare solo ogni due anni?
Per la scuola primaria la valutazione è effettuate annualmente e a conclusione di ogni biennio ai fini del passaggio al successivo, ciò anche nel passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado: l'esame di quinta elementare è previsto solo per il corrente anno scolastico e soppresso dal prossimo 2004/2005. Solo in casi eccezionali e con decisione all'unanimità è possibile non ammettere alunni alla seconda classe di uno stesso biennio. La scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di stato.
22) E' vero che verrà valutato anche il comportamento ?
Esso rientrerà nella valutazione complessiva sia per la scuola primaria che per la secondaria.
23) Saranno i genitori a decidere il modello di scuola, il numero di ore, le diverse attività … per i propri figli?
I genitori possono chiedere in base a loro preferenze, alla scuola spetta l'obbligo di valutarle e darvi risposte secondo un ordine di prevalenza. Questo in prospettiva, in quanto per il prossimo anno scolastico non sono previste risorse aggiuntive di organico, né disponibilità finanziarie che permettano alle scuole di attrezzare ad esempio laboratori o attività le cui competenze gestionali non siano in possesso dei docenti. Compito del Pof è quello di modulare le richieste delle famiglie con le potenzialità di offerta della singola scuola, partendo dal principio che sia le attività svolte in orario obbligatorio che in orario facoltativo concorrono alla predisposizione di piani personalizzati.
24) E se una disciplina non viene scelta, l'insegnante va a casa?
Gli insegnanti presenti nella scuola sono tutti titolari di insegnamenti obbligatori; gradualmente porzioni del loro orario di servizio dovrà essere costituito da quote obbligatorie e quote opzionali. Nella secondaria è assegnato alla scuola, in attesa che si proceda per via legislativa, il compito di ridefinire le aggregazioni delle diverse discipline e delle classi di concorso. Difficilmente gli insegnanti andranno a casa; ma dovranno comunque essere individuate forme di flessibilità tipo titolarità a scavalco, servizio su più sedi ecc.
25) E se tutti chiedono un tempo scuola maggiore saranno garantite le risorse necessarie?
Per il prossimo anno scolastico ciò non è previsto, ma in teoria l'impianto della legge delega dovrebbe garantire a pieno questa possibilità.