POLIZZA TUTELA
GIUDIZIARIA DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO UIL SCUOLA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
SINDACALE DELEGATA ALL'INTERNO DELLE SINGOLE SCUOLE (RSU-RSA)
DEFINIZIONI
I
seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
-Assicurato: Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
-Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
-Compagnia:La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.
-Contraente: Il soggetto che stipula la polizza.
-Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
-Polizza: Il documento che prova il contratto di assicurazione.
-Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
-Rischio: La probabilità del verificarsi del sinistro.
-Sinistro: Il fatto che genera la controversia.
-Spese legali e peritali. Le spese di perizia, assistenza, consulenza,
patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle
del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia,
le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.
Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni
in genere; gli oneri físcali (bollature di documenti, spese di
registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).
ASSICURATI
L'assicurazione
si intende prestata a favore delle persone iscritte al sindacato Contraente,
che svolgono attività sindacale delegate all'interno delle singole
scuole (RSU-RSA)
.
La Compagnia rinuncia a conoscere i nominativi di tali persone; per la
loro identificazione si farà riferimento ai libri/registri di iscrizione
e/o altra documentazione probatoria al riguardo che la Contraente si impegna
ad esibire alla Compagnia su semplice richiesta di un suo incaricato.
MASSIMALI (validi per ogni assicurato)
L'assicurazione,
per ogni persona assicurata, si intende prestata fino alla concorrenza
di un massimale di Euro 1.500,00 che deve intendersi quale massima esposizione
della Compagnia per ogni sinistro, indipendentemente dalla durata e stato
della controversia, nonché per anno assicurativo.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO
Con
riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. il contraente e/o Assicurato
dichiarano:
- di non aver avuti annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
-
che negli ultimi tre anni gli Assicurati non sono stati soggetti attivi
o passivi in procedimenti penali, civili e/o amministrativi e di non essere
a conoscenza di circostanze o fatti, presenti o passati, che potrebbero
dal luogo a controversie indennizzabili con la presente polizza.
Il Contraente si impegna ad informare gli Assicurati degli obblighi a
suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.
NORME
CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.
1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente
e/o Assicurato, relative a che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART.2
- ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o
la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio;
in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno di essi il nome degli altri (art. 1910 c.c.)
Art.
3 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza
se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando quanto previsto
al punto 1.12) per ciò che riguarda l'inizio e il termine della
garanzia. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia. Se il Contraente
non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende
vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze
ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi
dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali
sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di
un anno - salvo durata temporanea inferiore - ed è interamente
dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art.
4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art
.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla
Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio
non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art.
6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre
il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente
e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia
alla relativa facoltà di recesso.
Art.
7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno
due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore
ad un anno è prorogata per un anno e cosi successivamente.
Art.
8 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia
l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli
altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art.
9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo,
la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60
giorni. In tale caso essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa
al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro,
o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati
come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di
recesso.
Art.
10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente,
comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero
intervenire dopo la stipula della presente polizza.
Art.
11 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo
di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede
l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA
Art.
13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale
di garanzia pattuito le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali,
che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti
e interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività
dichiarata in polizza. (Vedi paragrafo "Assicurati")
La
garanzia è operante esclusivamente per le controversie in cui l'assicurato
sia chiamato a rispondere di inadempienze in merito all'attività
di sindacalista aziendale
Art.
14 - RISCHI ESCLUSI
La garanzia non è operante per le controversie:
- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione
con sentenza passata in giudicato;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato
e non direttamente derivategli dalla legge;
Art.
15 -INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie insorte in vigenza di polizza
e determinate da fatti originati nello stesso periodo., semprechè
la denuncia del sinistro venga presentata alla Compagnia durante tale
periodo..
Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi,
lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto
in essere il primo atto.
Art. 16 - ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917
del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta
nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente
o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza,
la garanzia prevista dalla presente polizza opera:
- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione
per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalia suddetta assicurazione di Responsabilità
Civile.
Art.
17 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti extracontrattuali
e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del
Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono
trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
Art.
18 - OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO
Qualora
l'Assicurato riceva un atto dal quale può derivare una controversia
che impegni la garanzia prestata, entro 5 giorni dal ricevimento deve
fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza
e, unitamente alla denuncia, deve fornire:
- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando
circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità
di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.
L'Assicurato
autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti
incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.
Diritto
di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia
anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione
di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del
perito.
Art.
19 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare
parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale
stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla
Compagnia quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente
per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche
in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Per quanto riguarda
l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente
alle spese attinenti i primi due tentativi.
Art.20
- ARBITRATO IRRITUALE
Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria
giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione
la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti, potranno
devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità
ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato su istanza di una
delle Parti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circoscrizione
del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro.
Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.
Art.
21 - FRANCHIGIA
L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia
di € 200,00 per ogni sinistro.
Art 23 - ISCRIZIONE AL SINDACATO CONTRAENTE.
Le condizioni normative e tariffarie previste in polizza vengono concesse
all'Assicurato in forza della sua iscrizione al sindacato Contraente;
conseguentemente l'Assicurato stesso prende atto che l'eventuale revoca
dell'iscrizione a tale associazione comporta l'automatico e volontario
recesso dalla presente polizza.
La
presente polizza è composta dalla parte "A" ( 7 pagine)
e dalla parte "B" che il Contraente con la firma della presente
dichiara di aver letto ed accettato.
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